C’è uno stretto legame che avvicina il corso della storia del diritto alle società che lo alimentano e gli danno vita, un sottile filo rosso che può raccontare molto di chi siamo e chi eravamo. A noi, quindi, non resta che seguirlo per intessere delle trame fitte di colpi di scena.
L’idea di Savigny
All’inizio del XIX secolo, due poveri fratelli provenienti dalla piccola città di Kassel, situata nella Germania centro-occidentale, giungevano all’Università di Marburgo per avviare i propri studi alla Facoltà di legge. Il loro nome era Jacob e Wilhelm Grimm.
Ad addentrare i due ragazzi tra i meandri della scienza del diritto ci avrebbe pensato un giovane professore di nome Carl Friedrich von Savigny, ai tempi già rispettato accademico con una cattedra di Metodologia giuridica, ma che avrebbe visto, soltanto nei decenni seguenti, la propria fama accrescere esponenzialmente, fino a poterlo oggi considerare il più influente giurista europeo dell’Ottocento.
L’idea su cui Savigny avrebbe fondato la sua fortunata carriera, ed un imperituro seguito dottrinale, tratteggiava i caratteri di un approccio alle fonti del diritto rivoluzionario quanto essenziale: infatti, a suo dire, bisognava avvalersi degli strumenti di un corretto metodo storico per ricostruire i materiali e i contenuti del diritto, i quali però richiedevano l’apporto di un altrettanto rigoroso metodo scientifico per essere inquadrati entro una cornice concettuale unitaria e coerente. In altre parole, soltanto attraverso lo studio delle usanze, delle norme valoriali e dei princìpi che hanno regolato nei secoli la vita comunitaria di una società, poteva svelarsi il diritto — connaturato ed intrinseco — che il popolo stesso aveva prodotto tra le pieghe della Storia.
Dalle leggi alle fiabe
Jacob e Wilhelm Grimm trovano nel giovane professore, solo di pochi anni più anziano di loro, un modello umano di affascinante valore intellettuale, il quale decide di dischiudere loro la sua biblioteca privata. E solo pochi anni più tardi i fratelli Grimm avrebbero iniziato la raccolta delle fiabe popolari, ascoltandole dalla viva voce di alcune donne del popolo, nutrici o domestiche in case borghesi.

Per i due allievi di Savigny, difatti, la ricostruzione delle memorie storiche delle comunità germaniche aderiva ad un preciso compito culturale, poiché solo attraverso essa poteva realizzarsi la riappropriazione dell’identità di un popolo. E ciò glielo aveva insegnato il diritto.
In principio si parlava di ius
Dunque, comprendiamo che il diritto è un fenomeno storico, mutevole e, soprattutto, umano. Del resto, come scriveva Ermogeniano oltre 1700 anni fa, «Hominum causa omne ius constitutum sit» [Tutto il diritto è stato costituito per gli uomini]. Ed è proprio dalla civiltà latina che la scienza giuridica sorse, affermandosi con essa un ceto di giuristi che applicassero e studiassero ogni risvolto del diritto.
A voler dire il vero, però, il termine diritto non lo ritroviamo nella Roma antica, dove si utilizzava invece il lemma ius, avente inizialmente significato di forza: la vis che si configura in ius. Per dare una prima definizione, allora, possiamo dire che vi è una regola di diritto laddove, data una norma, è prevista una sanzione nel caso della sua violazione.
Due rivoluzioni ed una conquista
Ma tale fondamentale nozione di diritto nei secoli è andata ad allargarsi, riempiendo ed arricchendo di significati nuovi i concetti di giustizia, di legge, e di civiltà.

A distanza di oltre un millennio dall’esperienza giuridica romana, documenti storici come il Bill of Rights e la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino avrebbero enunciato i principi del cosiddetto Stato di diritto. Le due carte, infatti, nacquero con la finalità di anteporre dei diritti fondamentali ed universali a qualunque costituzione che sarebbe stata prodotta in seguito a delle rivoluzioni epocali, bramate a lungo e compiute con tenacia: stiamo parlando dell’indipendenza ottenuta nel 1776 dai coloni inglesi del Nord America dalla madrepatria, da un lato, e della nascita, in seno alla rivoluzione francese, dell’Assemblea nazionale, la quale avrebbe redatto la Dichiarazione.
…e la ricerca della felicità
Insomma, due contesti politici, sociali e culturali estremamente differenti, ma che, attraverso acclarate similitudini, hanno dato vita ad una nuova idea di Stato, che affondasse le proprie radici nei principi dell’uguaglianza formale, della tutela dei diritti fondamentali, dell’autorità legittimata dal consenso dei governati. E ciò poggiandosi sullo stesso essenziale substrato giuridico e filosofico, nutrito dalle teorizzazioni di Locke, Montesquieu, Beccaria, Kant — affinché noi oggi possiamo parlare del giusnaturalismo e dell’illuminismo giuridico.
Eppure, se è necessario stabilire con puntualità il ruolo storico del Bill of Rights americano e della Dichiarazione francese, nondimeno è notevole osservare che la Dichiarazione d’Indipendenza emanata dal Congresso di Philadelphia nel 1776 già fissava per iscritto conquiste memorabili quanto emblematiche del nascente ordine sociale moderno:
Noi riguardiamo come incontestabili ed evidenti per sé stesse le seguenti verità, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal Creatore di certi diritti inalienabili, che fra questi diritti vi sono, in primo luogo, la vita, la libertà e la ricerca della felicità.


